IL PRETORE
    Interrorra la decisione;
                             O S S E R V A
    In  ordine  al reato contestato all'odierno imputato al capo A) si
 rileva come,  salvo  ogni  successivo  accertamento,  non  sia  stata
 raggiunta  la prova della comunicazione con piu' persone della frase:
 "Inoltre la IMS sta' per fallire";
    Per l'effetto sul punto l'imputato andrebbe assolto con la formula
 "Il fatto non sussiste" e cio' comporterebbe, ai sensi del  combinato
 disposto  dagli artt. 542 e 427 del c.p.p. la condanna del querelante
 al pagamento delle spese del proc.to anticipate dallo Stato.
    Ritiene che la normativa sopra richiamata contrasta con il dettato
 dell'art. 3 della Costituzione per le ragioni esposte nella  sentenza
 della  Corte  costituzionale  21  aprile  1993,  n. 180, in quanto la
 condanna del querelante al pagamento  delle  spese  anticipate  dallo
 Stato   prescinde   dall'accertamento  di  una  eventuale  colpa  del
 querelante  nella  redazione  della  querela.   In   particolare   il
 querelante   all'odierno   processo   si   attivava  in  forza  della
 dichiarazione in copia in atti a  firma  Ferranti  Silvia  datata  19
 dicembre  1991,  seconda  la quale sia la stessa Ferranti che la zia,
 identificata in Senesi Pacioni Anna Maria, ascoltavano  le  frasi  di
 cui  al  capo di imputazione, mentre solo nel corso del dibattimento,
 cioe'  all'udienza  24  marzo  1993,  emergeva  la  mancata  conferma
 dibattimentale  della  ipotesi  accusatoria  sul punto da parte della
 citata Senesi.
    Nella presente fattispecie dunque non  sembra  ravvisabile  alcuna
 colpa  a  carico  del  querelante  in  quanto il fatto a favore della
 difesa dell'imputato emergeva solo in epoca successiva alla redazione
 della querela e cioe' nel corso dell'odierno processo.